Suoli dell’ex tabacchificio Negato maxi-risarcimento

Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso della Amaga srl: chiesti 5 milioni di euro L’area espropriata doveva essere destinata ad interventi programmati dalla Stu

Nessun risarcimento per la Amaga srl per la trasformazione urbanistica (poi abbandonata) dalla stu Battipaglia Sviluppo spa nell'area dell'ex tabacchificio di via Jemma. Lo ha deciso il Consiglio di Stato respingendo l'appello proposto dalla società proprietaria dei suoli interessati da procedura espropriativa finalizzata all'attuazione degli interventi di trasformazione. L’Amaga aveva chiesto l'annullamento del provvedimento e un risarcimento al Comune di circa 5 milioni di euro. L'ente (così come la stu Battipaglia Sviluppo sciolta nell'ottobre 2011) non si è costituito in giudizio al Consiglio di Stato. La società Amaga srl era difesa dagli avvocati Domenico De Sio e Lodovico Visone. L'azienda aveva affermato che la stu Battipaglia Sviluppo non era stata costituita sulla base della disciplina urbanistica vigente. Inoltre, secondo l'azienda, non sarebbe stato presente un piano finanziario e non sarebbe stata applicabile la motivazione di pubblica utilità, così come sarebbe stato trascurato il diritto in favore dei privati di partecipazione alla stu.

Inoltre, non sarebbero stati evidenziati i motivi posti a base della concessa autorizzazione, non ci sarebbe stato alcun avviso di avvio del procedimento e il commissario straordinario Pasquale Manzo non sarebbe stato competente all'adozione dell'atto impugnato.

L'Amaga aveva aggiunto che il piano urbanistico attuativo non sarebbe stato accompagnato da articolati elaborati, la trasmissione del Pua alla Provincia sarebbe avvenuta in maniera frazionaria e vi sarebbe stata incompetenza del commissario Manzo anche in considerazione del fatto che questi aveva sostituito la giunta mentre la competenza sarebbe stata del Consiglio. Ed ancora, secondo l'azienda sarebbero mancati vari documenti, come il parere di regolarità contabile, e la destinazione di una vasta area ad attività commerciale sarebbe stato in contrasto con la normativa di settore.

L'Amaga è proprietaria di immobili in zona D3 industriale adibiti a stabilimento di lavorazione di tabacchi, interessati da una perimetrazione al fine di realizzare interventi di trasformazione urbana attivata dal Comune e dalla stu, ma poi abbandonata. L'ente aveva compreso tali aree nel proprio perimetro, mutandone la destinazione da industriale a commerciale.

Il Consiglio di Stato ha rilevato la non lesività dei decreti autorizzativi dell'occupazione e la sopravvenuta inefficacia della delibera di perimetrazione quale fonte originaria del vincolo espropriativo. Proprio la sopravvenuta carenza di interesse sui suoli da parte del Comune ha generato la non ammissibilità di un risarcimento poiché non è riscontrabile nemmeno un principio di prova attestante un profilo di danno causalmente ricollegabile agli atti impugnati.

Francesco Piccolo

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