la sentenza

Straordinari, Ruggi condannato a pagare

Per quasi undici mesi, da gennaio a novembre del 2011, ha svolto turni straordinari all’interno del reparto di Anestesia e Rianimazione dell’Azienda ospedaliera universitaria del “Ruggi”, dove lavora...

Per quasi undici mesi, da gennaio a novembre del 2011, ha svolto turni straordinari all’interno del reparto di Anestesia e Rianimazione dell’Azienda ospedaliera universitaria del “Ruggi”, dove lavora come caposala. Ma, una volta terminato il periodo di lavoro aggiuntivo, non gli è stato riconosciuto il pagamento delle ore lavorative “extra”. A quel punto V.Z. – queste le iniziali del dipendente – è stato costretto a ricorrere al giudice del Lavoro del Tribunale di Salerno Ippolita Laudati che ha riconosciuto il suo diritto ad essere retribuito per quelle ore di lavoro straordinario. Il giudice, infatti, nella sentenza diffusa ieri dalla Cisl Fp – sindacato cui il lavoratore è iscritto, e che lo ha difeso mettendogli a disposizione l’avvocato Gaetano Galotto – ha condannato l’Azienda ospedaliera, oltre che al pagamento delle spese legali anche a corrispondere al lavoratore l’equivalente per il lavoro straordinario svolto dal 1 gennaio al 6 luglio 2011. Il caposala, in sede di giudizio, ha dovuto così rinunciare al pagamento di circa due mesi di lavoro. Uno sconto, quello fatto dal giudice all’Azienda, nonostante la tardiva costituzione in giudizio. Il “Ruggi” - all’epoca dei fatti guidato dal manager Elvira Lenzi e difeso dall’avvocato Walter Ramunni - nella sua difesa ha messo sul tavolo l’accordo sottoscritto il 6 luglio 2011 da tutte le organizzazioni sindacali con il quale i dipendenti inquadrati nel ruolo di coordinatori avrebbero percepito l’indennità connessa a questa mansione, rinunciando però al pagamento degli straordinari. Ma per il giudice Ippoliti «l’accordo e la successiva deliberazione sono parzialmente successivi all’arco temporale di cui al ricorso, potendosi dunque affermare che al dipendente spetti il compenso per il lavoro straordinario svolto dal gennaio al 6 luglio luglio 2011, cioè sino alla data dell’accordo sindacale». (m.a.c.)

©RIPRODUZIONE RISERVATA