Sottrarsi alle notifiche è controproducente

Se il destinatario si rende irreperibile l’atto viene depositato e affisso all’albo pretorio del Comune

Togliere (o non installare) la cassetta delle lettere per evitare il recapito di corrispondenza poco gradita (multe e cartelle esattoriali innanzitutto) non è uno stratagemma intelligente. Lo ha stabilito addirittura la Cassazione rispedendo al mittente le contestazioni di un cittadino che eccepiva la mancata notifica, non avendo una cassetta per la corrispondenza.

L’anonimo ricorrente pensava di aver risolto ogni problema non installando alcunché per la posta, e costringendo il postino a bussare ben più delle canoniche due volte. Con una sentenza (numero 22883/2013) la Cassazione ha stroncato la furbata, stabilendo che «in caso di notifica per irreperibilità del destinatario, non rileva se quest’ultimo non ha una cassetta per la corrispondenza: è sufficiente che l’ufficiale giudiziario depositi copia dell’atto da notificare nella casa comunale e affigga avviso di deposito alla porta dell’abitazione».

Strappare l’avviso o fingere di non averlo visto giova a poco, anzi «la notifica nei confronti del destinatario irreperibile è comunque valida se l’ufficiale giudiziario ha effettuato tutti gli adempimenti previsti dalla legge».

La legge stabilisce che se il destinatario è irreperibile, la copia dell’atto da notificare deve essere depositata nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, con affissione di un avviso del deposito alla porta dell’abitazione (o dell’ufficio o dell’azienda del destinatario). Trascorsi i termini di legge, l’atto si considera notificato a tutti gli effetti.

La “furbizia” insomma (se di furbizia si può parlare) può costare cara due volte: perché l’atto verrà comunque considerato recapitato (con tutto quanto ne consegue) nel momento in cui l’ufficiale giudiziario avrà esperito tutte le procedure previste; e anche perché, rifiutando la corrispondenza, il destinatario ha implicitamente rinunciato alle eventuali eccezioni che avrebbe potuto opporre nei termini di legge (che si calcolano appunto dal recapito).

Al danno insomma la beffa: se la cartella non accettata dovesse essere impugnabile, decorsi i termini per l’impugnativa, toccherà pagarla. Sempre e comunque. Meglio insomma installare la buca delle lettere ed evitare furbate. (r.f.)

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