LA SENTENZA

Sette villette a San Felice: il Tar “riapre” il cantiere

A settembre lo stop dell’ufficio tecnico del Comune alle bifamiliari in costruzione. La sospensione dei lavori legata alla scadenza dell’autorizzazione paesaggistica

AGROPOLI - Sette villini a San Felice bocciati dal Comune: il Tar di Salerno accoglie il ricorso dell’impresa immobiliare e annulla il provvedimento dell’Utc. A presentare il ricorso è stata una Srl per opporsi all’ordinanza di sospensione lavori del 13 settembre scorso, emessa dal responsabile dell'area Assetto e Utilizzazione del Territorio. A costituirsi in giudizio, oltre al Comune, anche il ministero dei Beni culturali. I lavori interdetti hanno riguardato il progetto di lottizzazione consistente nella realizzazione di sette villette bifamiliari sul suolo di proprietà dell'impresa ricadente in zona assoggettata a vincolo paesaggistico. Il provvedimento partiva dal presupposto che l’autorizzazione paesaggistica era divenuta inefficace, essendo terminato in data 10 maggio 2018, il termine quinquennale, ricominciato a decorrere dal deposito della sentenza del 10 maggio 2010 e poi prorogato. Viene specificato nella sentenza che «l'autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro e non oltre l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo ».

I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione «possono essere conclusi entro e non oltre l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo. Il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all'interessato ».

E nel merito viene precisato che il decorso del termine quinquennale di efficacia dell’autorizzazione paesaggistica del 10 ottobre 2008 è «da intendersi differito al momento di efficacia del permesso di costruire del 9 marzo 2015, ossia all’inizio dei lavori, avvenuto il 30 giugno 2015». Quindi il termine scadeva il 30 giugno 2020. E prima di tale termine è stato prorogato sino alla scadenza dei 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, differito al 31 dicembre 2021. Di qui, dunque, l’illegittimità dell’ordinanza di sospensione dei lavori del 13 settembre 2021. Il ricorso è stato quindi accolto e il provvedimento annullato perché basato sull'inefficacia dell’autorizzazione che di fatto era ancora valida. La società immobiliare, dunque, potrà riprendere l’attività e completare il lavori dei setti villini salvo eventuale ricorso in Consiglio di Stato.

Andrea Passaro