il caso

Sentenza “fantasma” Rischia la confisca

La sentenza c’è, ma l’imputato non la conosceva. E in attesa che fossero depositate le motivazioni che gli consentivano di impugnarla, ha scoperto che invece la pronuncia era divenuta definitiva per...

La sentenza c’è, ma l’imputato non la conosceva. E in attesa che fossero depositate le motivazioni che gli consentivano di impugnarla, ha scoperto che invece la pronuncia era divenuta definitiva per carenza di impugnazione, con tanto di provvedimento di confisca per un suo terreno. La vicenda nasce da un’intricata storia di ritardi e inefficienze della giustizia. Affonda radici nel 2010, ma solo adesso torna in un’aula di Tribunale per un incidente di esecuzione con cui il condannato chiede di essere rimesso in termini per il ricorso in Cassazione. Agli atti c’è un provvedimento firmato nel 2011 dal presidente di sezione di Corte d’Appello Claudio Tringali, che “certifica” le anomalie e prova a porvi rimedio. Il problema è che dal 2009 al 2011 uno dei giudici chiamato a scrivere le motivazioni delle sentenze di secondo grado non lo ha fatto, lasciando passare tre anni senza depositare alcunché. Un disguido non da poco, visto che la Cassazione ha stabilito che “la mancata redazione della motivazione della sentenza, per un qualsiasi impedimento del giudice che abbia adottato la decisione e pubblicato il dispositivo, determina la nullità della sentenza”. Per questo Tringali dispose che le motivazioni fossero assegnate ad altri estensori oppure (se i componenti dei collegi erano nel frattempo andati altrove) che le sentenze fossero depositate sprovviste di motivazione, consentendo l’impugnazione in Cassazione per nullità. «Occorre rimuovere la stasi processuale» spiegò, evidenziando che dall’emissione dei dispositivi era «trascorso un lungo lasso temporale senza che il consigliere estensore, benché ripetutamente sollecitato, depositasse le motivazioni e si è determinata in tal modo la paralisi dei relativi processi».

E veniamo ai giorni nostri, perché nel caso dell’odierno ricorrente (condannato per lo sversamento abusivo di materiali edili) la notifica del deposito disposto da Tringali non è mai giunta. Ad arrivargli è stata solo la comunicazione del passaggio in giudicato, con cui si disponeva la confisca del terreno utilizzato come discarica. Riuscirà a evitarlo se gli sarà consentito di presentare adesso quel ricorso in Cassaione che nel 2010 non ha potuto proporre. Invocando, ormai, il decorso della prescrizione.

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