Sale giochi, gli orari li decide il sindaco

Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso di Lottomatica contro l’ordinanza emanata nel 2011

Il Comune di Salerno ha il potere di regolamentare gli orari di apertura delle sale da gioco e di utilizzo (accensione e spegnimento) dei video-giochi e slot-machine, posti all’interno degli esercizi commerciali. A dirlo sono i giudici del Consiglio di Satato (quinta sezione), che hanno confermato la decisione del Tar e rigettato il ricorso presentato da Lottomatica Videolot Rete Spa, che richiedeva invece “l’illegittimità per incompetenza sindacale”. L’ordinanza finita sotto la lente d’ingrandimento è la 42421 del 3 marzo 2011, che, nel disciplinare gli orari degli esercizi commerciali e di pubblici esercizi, aggiungeva all’elenco gli orari di apertura e chiusura delle sale pubbliche da gioco. Con motivi aggiunti si era poi impugnata l’ordinanza 56393 del 24 marzo 2011, integrativa della precedente, nella parte in cui il sindaco aveva ridisciplinato, in senso più restrittivo, gli orari di apertura delle sale pubbliche da gioco e di scommesse. Per i giudici del Consiglio di Stato risultano infondati i profili di censura prospettati da parte appellante “secondo cui non sussisterebbe una competenza sindacale, trattandosi di materia di competenza statale e, nel caso specifico, del questore, in quanto la competenza di quest’ultimo ha ad oggetto rilevanti aspetti di pubblica sicurezza, mentre quella del sindaco concerne in senso lato gli interessi della comunità locale”. A sostegno della tesi del Tar, come si riporta nelle motivazioni, c’è pure una sentenza della Corte Costituzionale che in tema di rapporti di concessione di servizio pubblico, “ha riconosciuto connaturata al rapporto la possibilità di un intervento pubblico modificativo delle condizioni originarie ancor più allorché si verta in un ambito così delicato come quello dei giochi pubblici”.

I giudici hanno quindi rilevato che nei poteri dei sindaci rientrano quelli “degli enti locali in materia di pianificazione e governo del territorio” che prevedono lo sviluppo “di esigenze di tutela della salute degli abitanti”. Dunque a maggior ragione i sindaci possono esercitare questo potere “in un ambito più limitato quale quello di cui alla controversia in esame, in cui oggetto del giudizio sono semplicemente gli orari di apertura delle sale da gioco o di accensione e spegnimento degli apparecchi durante l’orario di apertura degli esercizi”. (g.d.s.)

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