Previste multe salate per chi imbratta le opere pubbliche

L’imbrattamento è considerato reato dall’articolo 639 del Codice penale: “Chi deturpa o imbratta cose mobili o immobili altrui di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate o immobili...

L’imbrattamento è considerato reato dall’articolo 639 del Codice penale: “Chi deturpa o imbratta cose mobili o immobili altrui di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate o immobili compresi nel perimetro del centro storico (ipotesi aggiunta dall’articolo 13, comma 2, legge 8 ottobre 1997, n. 352) è punito con la pena della multa da euro 258 a euro 2.582 o la pena della permanenza domiciliare da 6 giorni a 30 giorni ovvero la pena del lavoro di pubblica utilità per un periodo da 10 giorni a 3 mesi”. La persona colta in nell’atto di imbrattare una proprietà pubblica o privata può essere denunciata d’ufficio da un agente di pubblica sicurezza in caso di proprietà all’interno del centro storico; è necessaria una querela della persona offesa se la proprietà non si trova nel centro storico. Il danneggiato può sporgere querela e, in caso di condanna, di richiedere il risarcimento del danno. È importante notare che chi imbratta può subire tanti processi quanti sono i proprietari degli stabili colpiti. L’organo competente che decide se avviare un procedimento legale è la Procura della Repubblica in caso di processo. La sentenza può prevedere il pagamento delle sanzioni previste dall’art. 639 del Codice penale e il risarcimento dei danni.