Pastena

Porticciolo: continua la battaglia dei residenti

Il Consiglio di Stato chiede al Comune di trasmettere gli atti

Porticciolo di Pastena: la battaglia continua. I giudici del Consiglio di Stato hanno comunicato all'Amministrazione di trasmettere gli atti dando un termine congruo per le controdeduzioni.

Di seguito uno stralcio degli atti.
1. I ricorrenti sono proprietari di immobili a destinazione abitativa siti nel quartiere di Pastena del Comune di Salerno, nelle immediate vicinanze dell'area di intervento.

Con la delibera della Giunta regionale della Campania dell'8 novembre 2001, n. 4463, venivano approvate le "linee programmatiche per lo sviluppo del sistema integrato della portualità turistica in Campania" e, con la successiva delibera del 19 marzo 2004, n. 466, l'Amministrazione regionale approvava "l'atto di programmazione degli interventi sulla portualità turistica da realizzarsi in project financing", per la costruzione di un nuovo porto turistico sul litorale di Pastena.

A seguito della pubblicazione del citato avviso, la società Polo Nautico s.r.l. presentava specifica proposta di realizzazione dell'intervento de quo, dichiarata di interesse pubblico, ai sensi dell'art. 37 ter della l. n. 109 del 1994 e dell'art. 153 del d.lgs. n. 163 del 2006, mediante delibera della Giunta della Regione Campania n. 50 del 2006.

Successivamente, dopo la conclusione della conferenza di servizi, ex art. 14 bis della l. n. 241 del 1990, la Regione Campania, la Provincia di Salerno ed il Comune di Salerno, in data 23 luglio 2008, concludevano un accordo di programma ex art. 12 della l. r. Campania n. 16/2004, volto ad apportare le necessarie varianti alla strumentazione urbanistica vigente, approvato con D.P.G.R. della Campania del 5 novembre 2008, n. 227.

In data 10 settembre 2012, la Conferenza di servizi provvedeva ad approvare il progetto definitivo presentato dalla società risultata concessionaria.

Infine, con decreto dirigenziale del 19 dicembre 2012, n. 214, pubblicato sul B.U.R.C. del 14 gennaio 2013, n 3, l’AGC trasporti e viabilità della Regione Campania approva, fra l’altro, il progetto definitivo dell’opera, dando atto che detto provvedimento sostituiva a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso delle amministrazioni partecipanti alla succitata conferenza di servizi.

2. Con il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica in epigrafe, i signori e le signore Rosa Melchionda, Giovanni Melchionda, Simona Granata, Marcello Francolini, Rosanna Senatore hanno chiesto l'annullamento, previa istanza di sospensiva, del predetto decreto dirigenziale n. 214 del 19 dicembre 2012 dell'A.G.C. 14 trasporti e viabilità settore 3 demanio marittimo della Regione Campania, avente ad oggetto la concessione di progettazione, esecuzione e gestione del porto turistico di Pastena e relative infrastrutture, da realizzarsi in project financing e degli atti ad esso connessi e conseguenti meglio specificati in epigrafe.

A sostegno del predetto gravame, i ricorrenti hanno articolato diversi motivi di diritto.

3. Con la relazione istruttoria in epigrafe, l’Amministrazione riferente si è espressa per l'inammissibilità e, in subordine, per il rigetto del ricorso.

4. Tanto premesso, la Sezione deve rilevare che la relazione inviata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti risulta priva della firma del Ministro competente, della data e del numero di riferimento.

Pertanto, in ragione di quanto sopra, la Sezione invita l'Amministrazione a trasmettere, con le modalità prescritte dalla vigente normativa e con la massima sollecitudine possibile, la relazione corredata degli elementi mancanti, da cui si evinca anche che la stessa Amministrazione riferente ha proceduto al coordinamento della propria attività istruttoria con quella degli altri enti interessati.

Con l'occasione, la Sezione invita, altresì, l’Amministrazione a trasmettere la predetta relazione e gli atti eventualmente ad essa allegati, ai ricorrenti, che, tramite il gravame in esame, hanno avanzato istanza partecipativa al procedimento, con assegnazione ai medesimi di un congruo termine per il deposito di eventuali memorie, che dovranno essere esclusivamente indirizzate, ai sensi dell'art. 49, comma 2 del r.d. 21 aprile 1942, n. 444, all'Amministrazione, la quale le farà pervenire alla Sezione unitamente alle proprie eventuali controdeduzioni ovvero invierà alla Sezione stessa una comunicazione attestante la loro mancata presentazione.

P.Q.M.

La Sezione, impregiudicata ogni questione in rito e nel merito, invita l’Amministrazione a provvedere con la massima sollecitudine possibile agli adempimenti di cui in motivazione, rinviando nelle more l’esame del ricorso, anche ai fini dell’istanza di sospensiva.

Manda alla segreteria di trasmettere il presente parere alla parte ricorrente e al Ministero riferente di inviare il predetto parere agli enti interessati per competenza alla vicenda de qua.