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Peculato e furti Respinto il ricorso dei dipendenti

Nulla da fare per i quattro dipendenti dell’ospedale “Maria Santissima dell’Addolorata” condannati per peculato e furto. Si appropriarono di medicinali e di carta intestata dell’ospedale. La...

Nulla da fare per i quattro dipendenti dell’ospedale “Maria Santissima dell’Addolorata” condannati per peculato e furto. Si appropriarono di medicinali e di carta intestata dell’ospedale. La Cassazione ha respinto il ricorso improntato sul vizio di forma. È inammissibile per gli “ermellini”. Lo hanno deciso i giudici della Sesta sezione penale, presidente Giovanni Conti e relatore Angelo Capozzi. La decisione è stata pubblicata in questi giorni. È confermata, pertanto, la condanna sancita dalla Corte di Appello di Salerno l’anno scorso a luglio.
La vicenda risale al 2011. I quattro imputati, tutti di Eboli, qualcuno intanto passato in quiescenza, furono riconosciuti responsabili sia in primo sia in secondo grado dal tribunale di Salerno. Lette le motivazioni di condanna della Corte di Appello, si erano rivolti alla Cassazione, adducendo un vizio di motivazione. In particolare, l’impiegato accusato di aver rubato gli stampati dal reparto di cardiologia, ha sostenuto in giudizio che si trattava di beni privi di valore economico e di proprietà dei singoli medici. Che era necessaria la querela di parte, che non c’è stata. Ai giudici del Palazzaccio ha chiesto che fosse decretata l’improcedibilità proprio per difetto di querela.
Durante il blitz e la perquisizione degli ambienti in uso ai dipendenti, negli armadietti dei quattro imputati furono trovati i farmaci in uso all’ospedale. Nella disponibilità dell’impiegato condannato per furto, invece, furono sequestrati 25 fogli del reparto di cardiologia che recavano il timbro del medico, ma non la firma. Per la cassazione, benché si trattasse di beni di irrilevante valore, quei certificati se sottoscritti avrebbero prodotto di sicuro un profitto. Al termine del dibattimento, escusse le parti e il pg, che ha concluso per il rigetto del ricorso, i giudici lo hanno dichiarato inammissibile e condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
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