Salerno

Paga due volte ma l’erario non lo rimborsa

È accaduto per la registrazione di una sentenza, l’Agenzia delle Entrate nega la restituzione della somma

SALERNO. Paga due volte la registrazione di una sentenza, senza ottenere la restituzione della corresponsione non dovuta. Questa disavventura è toccata all’avvocato Gianpaolo Turco del foro di Salerno, che avendo esigenza di registrare una sentenza ottenuta in favore di una società da lui assistita, ha effettuato una seconda volta (a sua insaputa) il pagamento del provvedimento presso l’Agenzia delle Entrate.
È risaputo che all’esito di un giudizio la parte soccombente debba sobbarcarsi l’onere di corrispondere oltre alle spese legali, anche la cosiddetta “registrazione” della sentenza. Tuttavia, per l’Agenzia delle Entrate, l’imposta di registro è un’incombenza che spetta a tutti i soggetti del giudizio che, pertanto, sono considerati debitori solidali. In considerazione di questa “equità” agli occhi del fisco, sia la parte vittoriosa che quella soccombente possono trovarsi in questa particolare situazione in cui si è imbattuta una società dell’Agro Nocerino Sarnese difesa dall’avvocato Gianpaolo Turco.
Queste le tappe della storia. A al fine di procedere all’ottenimento dell’equa riparazione per l’irragionevole durata del processo (in base alla legge Pinto che porta il nome del senatore salernitano), la Corte di Appello di Bari chiedeva al procuratore legale di provvedere alla “registrazione” della sentenza, quale passaggio obbligato per dare avvio alla procedura prevista dalla Legge Pinto. Avvenuto il pagamento dell’imposta di registro presso l’ente di riscossione, la controparte, in un secondo momento, ha comunicato che l’incombenza era già stata assolta nei mesi precedenti per il tramite dello studio legale che la rappresentava. Non rimaneva allora che chiedere all’Agenzia delle entrate lo storno della somma per la duplicazione del pagamento. Ma il fisco, di tutta risposta, ha sostenuto che questa istanza non può essere accolta, dando la seguente motivazione: “Alla data del pagamento, al sistema informativo dell’Anagrafe tributaria non risultava alcun versamento effettuato dalla parte soccombente. Il pagamento dell’imposta avvenuto pochi mesi prima risulta non dovuto in quanto effettuato a nome dello studio legale, il quale, pertanto, risulta l’unico legittimato a far richiesta di restituzione”. Della serie, “oltre il danno la beffa”, con tanto di contestazione dell’avvocato Turco, che probabilmente si affiderà alla giustizia per vedersi riconosciuto un diritto negato.
Mario Rinaldi
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