ECONOMIA

Nuovi confronti tra banche e consumatori

Dibattito nel convegno con il Giudice Lucia Cammarota

Il credito al consumo è un settore vitale dell’economia italiana. La formula buy now and pay later offre vantaggi sia per i venditori che per gli acquirenti: la possibilità di effettuare più pagamenti nel tempo può rendere un acquisto più attraente e comportare maggiori vendite. In un momento storico di forte crisi con l’inflazione alle stelle, sono tante le persone che non esitano a cedere il quinto dello stipendio o della pensione per ottenere liquidità. Tutti quelli che riuscivano a estinguere anticipatamente il debito si vedevano rimborsare sia i costi recurring (fase di esecuzione del contratto) e sia quelli up-front (fase precontrattuale), in virtù della Sentenza Lexitor della Corte di Giustizia Europea, interpretativa dell’art. 16, della Direttiva 48/ 2008. Diversamente, l’art. 11 octies comma 2, del D.lgs. n. 73 introdotto dalla legge di conversione n. 106 entrata in vigore il 25 luglio 2021 - Decreto Sostegni bis, ha stabilito che ciò dovrà valere solo per i contratti stipulati successivamente al 25 luglio 2021. Una possibile illegittimità costituzionale per il giudice Astuni del tribunale di Torino che ha sollevato recentemente la questione alla Corte Costituzionale.

A discuterne nell’incontro “Credito al Consumo” tenutosi ieri, nel palazzo Vanvitelli, a Mercato San Severino, la dottoressa Lucia Cammarota, giudice e autrice di vari libri giuridico-economici, il professore Gianfranco Liace docente dell’Università di Salerno, l’avvocato Antonio Cavaliere presidente dell’Associazione Territoriale Forense, il commercialista Carlo Guadagno assessore al Comune di Mercato San Severino, l’avvocato Rossella Citro, consigliere COA di Nocera Inferiore. “Va considerata l’interpretazione del diritto unionale elaborata dalla Corte di Giustizia, autorità giudiziaria deputata a interpretare le norme comunitarie – ha spiegato il Giudice Cammarota –. Ne consegue che è condivisibile il dubbio di legittimità costituzionale del tribunale di Torino perché l’interpretazione all inclusive indicata dalla Corte di Giustizia, come rinvenuta nella sentenza Lexitor, ove è stato statuito che la restituzione in caso di estinzione anticipata debba includere tutte le voci a carico del consumatore, con inequivocabile superamento della differenziazione tra oneri up front e recurring, andrebbe applicata a tutti i contratti, anche quelli stipulati anteriormente alla data del 25 luglio 2021, onde evitare disparità di trattamento, in considerazione dell’art. 3 della Costituzione”.

“L’art. 125 sexies t.u.b. non viene interpretato in chiave euro unitaria, ma secondo una scansione temporale che funge da spartiacque dei diritti del consumatore” – ha sottolineato il prof. Gianfranco Liace, autore del libro “Il credito al consumo”. “L’Associazione territoriale forense – ha precisato l’avv. Cavaliere -, ha raccolto le istanze delle problematiche connesse a questo tema e ha ritenuto opportuno confrontarsi, anche ai fini della formazione su questioni così attuali e diffuse”. Si rimane in attesa della pronuncia, che tiene con il fiato sospeso banche e consumatori, perché si tratta di una decisione che vale circa cinque miliardi di euro di giro d’affari nel settore.