Non era assenteista, assolto il comunale 

Il dipendente ha dimostrato che il suo allontanamento dalla sede era giustificato da esigenze di lavoro

È stato assolto perché “il fatto non sussiste”, il dipendente comunale di Scafati, Giovanni Cavallaro: la sentenza è stata emessa dal Gup del Tribunale di Nocera Inferiore al termine dell’udienza preliminare. «Gli elementi di prova raccolti non sono idonei a sostenere l’accusa nei confronti dell’imputato», scrive il giudice Luigi Levita nelle motivazioni depositate contestualmente alla sentenza. L’imputato era sotto accusa per aver timbrato il cartellino marcatempo in orari regolamentari, per poi allontanarsi arbitrariamente dal luogo di lavoro: in questo modo, seguendo le pratiche illecite dei cosiddetti “furbetti”, in quel caso coinvolti in una maxi inchiesta a Scafati ribattezzata “Mal comune”, era riuscito a frodare impunemente l’Amministrazione. I funzionari dell’Ente, indotti in errore, secondo l’imputazione erano tratti in inganno nell’attribuzione di stipendio, indennità, premi e ogni altro emolumento.
In particolare le circostanze addebitate nei suoi confronti erano sei, in sei giorni diversi, tutte tra aprile e maggio 2016, come documentato nelle informative della Finanza di Scafati. L’imputato, difeso di fiducia dall’avvocato Salvatore Cipriano, è riuscito però a dimostrare che il suo lavoro di addetto alla biblioteca comunale comportava necessari spostamenti da una sede all’altra degli uffici, praticamente di continuo, ma sempre in maniera autorizzata, specie in alcuni dei giorni indicati come incriminati. Ancora, per le altre circostanze residuali, lo stesso imputato ha presentato una brochure e una tessera d’abbonamento, risultati documenti utili a chiarire la sua estraneità alle condotte contestate. Che non sussistono, cioè non sono ravvisabili come circostanze che costituiscono il reato, mai commesso né verificato, con brevissimi allontanamenti che non hanno turbato la regolarità del servizio senza recare danno all’Amministrazione: da qui la sentenza di proscioglimento.
Alfonso T. Guerritore
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