«Miccio sbaglia, il lungomare è vincolato»

È polemica tra “Figli delle chiancarelle “ e Soprintendenza sul parcheggio in piazza Cavour

Si infiamma la polemica sul progetto per la costruzione di un parcheggio sotterraneo in piazza Cavour. Italia Nostra e l’associazione “Figli delle chiancarelle” sollecitano l’intervento della Soprintendenza ai beni paessagistici, ritenendo che il lungomare cittadino debba essere tutelato. Il soprintendente Gennaro Miccio ha replicato sostenendo che non essendo il lungomare sottoposto a vincolo di tutela non può impedire la costruzione del parcheggio interrato. “I Figli delle chiancarelle” a questo punto hanno scritto al Ministro per i Beni e le attività culturali, Lorenzo Ornaghi, per chiedere un suo intervento a tutela del lungomare di Salerno. Secondo l’associazione, infatti, quanto asserito da Miccio - e cioè che il lungomare di Salerno non risulta vincolato -

«è una svista clamorosa, un errore madornale. Infatti, se il Soprintendente si fosse informato meglio - magari chiedendo lumi proprio al Comune - avrebbe potuto apprendere che lo strumento urbanistico vigente a Salerno nel 1985 era il vecchio “piano Marconi”, approvato nel 1965, ossia ben prima che il decreto ministeriale 1444/1968 istituisse e tipizzasse le zone omogenee A e B.».

«Ed è per questo motivo - è scritto nella lettera - che lo stesso Comune di Salerno, all’atto della redazione della “Carta dei vincoli” allegata al Puc, individuò le aree escluse dal vincolo imposto ope legis dall’articolo 142 del Codice riferendosi al centro edificato perimetrato ai sensi della legge 865/1971 e non sulla base delle zone A e B - che, per quanto detto, non esistevano nel “piano Marconi”».

La qual cosa, tradotta dal linguaggio giuridico, a detta dell’associazione , vorrebbe dire che «il lungomare di Salerno - come d’altronde tutta la fascia costiera della città, antistante l’area che, nel 1985, risultava compresa nel perimetro del centro edificato - rimane pienamente sottoposto a vincolo paesaggistico, in quanto ricadente nella fascia di 300 metri dalla battigia e non compreso in nessuna delle esclusioni previste dal comma 2 dell’articolo142». Ma c’è di più: «Il soprintendente non può ignorare - sostiene l’associazione - la possibilità, espressamente prevista dall’articolo 150, “di inibire che si eseguano lavori … comunque capaci di recare pregiudizio al paesaggio”, indipendentemente dall’esistenza del vincolo paesaggistico.