«La Cofima è in una zona commerciale»

Lo dice il Tribunale fallimentare, ma tale destinazione urbanistica non risulta dalle rilevazioni successive del Comune

Dopo il documento presentato dai consiglieri comunali Giovanni Del Vecchio e Marco Senatore sull’acquisto dell’ex Cofima, finisce ai raggi x la delibera del consiglio comunale numero 87 dell’11 novembre 2010. Quella che in pratica ha dato mandato al sindaco Galdi di acquistare la Cofima, un’ex lattoneria industriale, poi acquisita agli atti di indagine dai carabinieri della compagnia di Nocera Inferiore su disposizione dei pm Montemurro e Volpe. Sotto esame finisce la destinazione urbanistica della fabbrica dove prima si facevano barattoli di latta. Come si legge nell’ordinanza con cui il Tribunale fallimentare di Salerno disponeva la vendita all’incanto dell’immobile iscritto al fallimento numero 22 del 1988, «il lotto ricade in zona Asi, secondo la zonizzazione riportata nel piano regolatore, ed in particolare in zona D4 (piccola industrie, artigianato, commercio, attività terziarie) nella quale sono consentiti, tra l’altro, interventi di nuova edificazione presso edifici esistenti». Ma questa destinazione urbanistica che si legge nello stralcio della relazione allegata dal settore urbanistica alla delibera consiliare, che poi ha legittimato il sindaco a stipulare il mutuo, non collima con l’ordinanza emessa il 2 ottobre dal dirigente comunale dell’Urbanistica, a seguito di un sopralluogo effettuato sull’area insieme ai militari del comando di Nocera Inferiore. Ordinanza che è stata notificata anche al Comune in qualità di proprietario in cui in pratica, dopo aver ripercorso tutta la vicenda, si mette nero su bianco che «l’ex Cofima fa parte delle strutture dell’ex Ceramica Cava, edificata nel 1967 e venduta nel 1982» e che «fa parte di un lotto la cui destinazione urbanistica è D, ovvero destinata e soggetta come piano Asi ad insediamenti produttivi di grande e media industria». Nella lunghissima ordinanza, il dirigente dell’urbanistica fa riferimento anche al fatto che il lotto D è indivisibile e quindi non sottoponibile neanche a sanatoria edilizia (sanatoria chiesta al Comune sia da chi ha acquistato i capannoni dell’ex ceramica Cava che dal proprietario della Cofima, ma mai ottenuta). Su questo punto c’è una discrepanza con l’ordinanza del tribunale fallimentare dove si parla di abusi edilizi perchè «per il lotto è stata rilevata una difformità urbanistica conseguente al mancato frazionamento urbanistico dell’immobile originario (ex ceramica Cava n.d.r.)».

Dopo l’ordinanza del Tribunale Fallimentare ci fu una relazione dell’allora dirigente del V settore Urbanistica dell’8 novembre 2010 sull’aspetto urbanistico dell’area. Che però non è allegata alla delibera consiliare.

Vincenzo Lamberti

©RIPRODUZIONE RISERVATA