«L’Ici non va pagata se il lido è smontabile»

La Commissione tributaria ha dato ragione alla titolare di uno stabilimento balneare

Brutte notizie per le casse dei Comuni, ma buone per i titolari di stabilimenti balneari. I giudici salernitani della Commissione tributaria provinciale, in una recente sentenza, hanno affermato il principio che se lo stabilimento balneare sia una struttura smontabile non debba essere assoggettato al pagamento dell’Ici. «In buona sostanza - commenta l’avvocato tributarista Nunzio Boccia - la decisione apre la strada del ricorso al giudice tributario per tutti i concessionari dei lidi della provincia di Salerno che pur pagando la tassa per l’occupazione del suolo demaniale si vedono costretti a corrispondere anche l’Ici per aver montato una struttura precaria su tale suolo». L’avvocato Boccia ha difeso la signora Anna Botta che aveva presentato ricorso avverso contro un avviso di accertamento, relativo all’Ici per l’anno 2004, emesso dal Comune di Pollica.

• Nel ricorso si eccepivano una serie di cose, tra cui in primis la mancanza del presupposto impositivo in quanto il lido non era un fabbricato ma una struttura smontabile. Tra l’altro, il Comune di Pollica non aveva comunicato la qualifica catastale attribuita al lido. I giudici della tredicesima sezione della Commissione tributaria provinciale (presidente Vincenzo Trapanese, relatore Giancarlo Serva, giudice Maddalena Falabella) hanno ritenuto fondato il ricorso in quanto "motivo assorbente per l’accoglimento è dato dalla mancanza del presupposto impositivo. Presupposto dell’imposta Ici è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli». Per i giudici della commissione provinciale tributaria "non può considerarsi fabbricato un manufatto smontabile", come si evinceva anche dalla documentazione fotografica allegata. Tra l’altro lo stabilimento, come dimostrato dalla signora anna Botta, ogni anno viene smontato.

• Nel caso specifico, inoltre, l’avviso di accertamento era da considerarsi nullo anche perché privo di firma. I giudici tributari, infatti, non hanno ritenuto sufficiente l’indicazione del nominativo del funzionario responsabile perché non era accompagnato da firma autografa.

• In conclusione, se lo stabilimento balneare è rimuovibile, cioè viene smontato e rimontato ogni anno, l’imposta (prima si chiamava Ici ora si chiama Imu) può essere impugnata per evitare di pagarla. Come comportarsi nel caso di strutture miste, costituite in parte da fabbricati e in parte da elementi smontabili, non è dato sapere. Ma per analogia è presumibile che le parti smontabili non contribuiscano alla determinazione della superficie totale ai fini del calcolo dell’imposta.
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