La corte dei diritti dell’uomo

L’Europa boccia la doppia sanzione

Chi risponde di alcuni reati non può avere una pena amministrativa

Non è legittimo comminare una doppia sanzione, una penale e una amministrativa, a chi compie determinati reati (soprattutto tributari e finanziari). Una sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (denominata “Grande Stevens”) ha stabilito l’illegittimità della doppia sanzione penale e amministrativa per alcuni reati: il nostro legislatore non ha ritenuto di recepire il provvedimento nel nostro ordinamento. Ma sono sempre più numerose le sentenze di giudici ordinari (ma anche della Corte di Cassazione), che annullano il doppio sistema sanzionatorio (ultimo in ordine di tempo, il Tribunale di Torino che ha sollevato dubbi di legittimità sulla doppia sanzione prevista per l’omesso versamento di ritenute d’imposta e per altri illeciti tributari, quali l’omesso versamento Iva o delle ritenute Inps). Il problema sorge in tutti quei casi in cui chi si rende colpevole di determinati reati viene immediatamente sanzionato con una pena amministrativa.

Nel contempo però viene denunciato penalmente e, anche a distanza di anni, condannato per il medesimo reato dopo aver già pagato una sanzione spesso anche molto gravosa. Con la sentenza “Grande Stevens” (sentenza 4 marzo 2014, “Grande Stevens e altri contro Italia”), la Corte europea dei diritti dell’uomo ha stabilito che la disciplina italiana che punisce alcune tipologie di reato sia con la sanzione penale che con quella amministrativa (cosiddetto “doppio binario”), è contraria al diritto fondamentale a non essere giudicati due volte per lo stesso fatto.

©RIPRODUZIONE RISERVATA