Guerra delle antenne Tar condanna il Comune

Il sindaco di Sessa Cilento aveva bloccato il ripetitore dell’emittente Radio 101 Ma in giudizio non è arrivata la perizia sul superamento dei limiti di emissioni

SESSA CILENTO. Il Comune perde la “guerra delle antenne” sul monte della Stella. E ci rimette anche mille euro di spese. È quanto stabilito dai giudici del Tar di Salerno che hanno accolto il ricorso della Monradio srl, la società a cui fa capo Radio 101. Motivo del contendere l’ordinanza del sindaco di Sessa Cilento del 20 aprile scorso con la quale fu interdetto l’accesso all’area del Monte della Stella dove sono piazzati i ripetitori di radio e tv per «la salvaguardia pubblica e privata incolumità e salute pubblica». Con la contestuale sospensione dell’erogazione di energia elettrica. E questo perché, secondo il Comune cilentano, si era verificato un superamento dei limiti di emissione elettromagnetica degli impianti della Monradio srl. Da qui il ricorso della società al Tar per chiedere l’annullamento dell’ordinanza.

I giudici, alla fine, hanno dato ragione alla Monradio censurando anche il comportamento tenuto dal Comune nel corso del contenzioso. La società, infatti, aveva depositato agli atti una perizia di parte per la quale i valori di esposizione ai campi elettromagnetici erano «ampiamente entro i limiti di legge». Il Tar ha, a questo punto, «con ben due ordinanze istruttorie», aveva chiesto al Comune di redigere a sua volta una relazione sull’eventuale superamento (aggiornato) dei limiti posti alle emissioni elettromagnetiche. «Nella seconda ordinanza collegiale, peraltro – osservano i giudici – questo Tar ha evidenziato che ogni ulteriore inerzia dell’amministrazione avrebbe potuto essere valutata come argomento di prova».

Il Comune, alla fine, «non ha provveduto ad adempiere alle due richieste istruttorie; ne deriva, quindi, che l’inadempimento dell’amministrazione vale come argomento di prova». In particolare, scrivono i giudici, «considerando che dalla perizia depositata dalla società ricorrente emerge che i limiti di esposizione ai campi elettromagnetici non sono superati in alcuni punti situati in prossimità degli impianti oggetto di trasmissione, che la stessa appare adeguatamente motivata e che il Comune non ha inteso replicare a quanto evidenziato nella predetta perizia, si deve desumere la fondatezza della tesi attorea secondo cui i limiti di esposizione ai campi elettromagnetici non sono, allo stato, superati. Ne deriva che il provvedimento impugnato va annullato». Stop all’ordinanza e il Comune costretto a pagare anche mille euro di spese.©RIPRODUZIONE RISERVATA