Giustizia negata senza l’avvocato

La denuncia dell’Aduc: alcuni Giudici di pace non accettano la “citazione orale”

Per avere giustizia, non sempre è indispensabile rivolgersi ad un avvocato: per le cause di valore inferiore a 1.100 euro è possibile rivolgersi direttamente al Giudice di pace con una cosiddetta “citazione orale”: esponendo cioè il fatto al giudice, che provvederà poi a verbalizzarlo nero su bianco. Lo prevede il Codice di procedura civile, che permette appunto al cittadino di fare a meno di un legale quando l’importo, oggetto della controversia, è modesto. Eppure, denuncia l’Aduc, l’Associazione per i diritti degli utenti e consumatori, non sempre è così. «In molte città – spiega il vice presidente Pietro Moretti – gli uffici del Giudice di pace hanno negato l’accesso alla giustizia ai cittadini che scelgono di fare a meno di un avvocato. Stiamo parlando delle cause per importi inferiori a 1.100 e quindi, soprattutto, a controversie tra consumatori e professionisti».

I casi segnalati sono numerosi (un paio nell’Agro nocerino sarnese): «Gli utenti – spiega ancora Moretti – vengono respinti dai giudici con le più svariate “giustificazioni”: alcuni giudici per la carenza di personale che impedirebbe loro di accogliere e verbalizzare la denuncia; altri addirittura affermano che si tratta di un istituto ormai in disuso, e quindi di fatto abrogato. Altri ancora, pur ammettendone l’esistenza, scoraggiano pesantemente l’utente facendogli capire che senza avvocato perderebbe sicuramente la causa».

È evidente il danno grave che ne consegue a chi non riesce a far valere i propri diritti nei modi previsti dal Codice di procedura civile: se per una controversia di poche centinaia di euro bisogna spenderne altrettante per il supporto di un avvocato, tanto vale rinunciare, lasciar perdere.

A ciò si aggiunge un ulteriore problema, denunciato nei giorni scorsi dall’Aduc alla Commissione Europea e al ministero della Giustizia: il rifiuto di molti Giudici di pace di applicare il procedimento europeo (Regolamento Ue 861/2007) per le cause transfrontaliere fino a 2.000 euro. Il regolamento prevede una procedura semplicissima (la compilazione di alcuni moduli) senza bisogno di avvalersi di un legale, per le conotroversie di modesta entità (appunto per importi inferiori a 2.000 euro), contro un venditore, una compagnia aerea o altro soggetto con sede fuori dall’Italia. Basta la compilazione di un modulo online, senza il supporto di un avvocato, da spedire per raccomandata al proprio giudice di pace.

«Un procedimento semplice, rapido e alla portata di tutti – spiega Moretti – che per la prima volta fa del giudice italiano un vero e proprio organo giurisdizionale europeo». Rimasto però sulla carta. Ai cittadini che si vedono respinti dal Giudice di pace perché non assistiti da un legale, l’Aduc chiede di segnalare e documentare l’accaduto per istruire le relative denunce. ©RIPRODUZIONE RISERVATA