Comune ritardatario: arriva la condanna

Più di due anni per decidere su un permesso a costruire: il Tar dà ragione al privato e scatta il silenzio-assenso

Un ritardo abnorme nel disbrigo di una pratica edilizia, col Comune condannato anche a pagare le spese del giudizio. Quella della signora C. F. è la storia di chi deposita un’istanza alla pubblica amministrazione per riceverne una risposta dai toni sbrigativi e solo due anni dopo. E tutto questo per una semplice pratica edilizia. Classica storia di malaburocrazia quella iniziata nel febbraio 2012 quando la proprietaria di un terreno chiedeva al Comune il rilascio del permesso di costruire per il mutamento della destinazione d’uso del piano terra del fabbricato, in virtù alla normativa del “piano casa”. Passano due anni (maggio 2014) e dal Comune arriva la risposta definitiva: no alla richiesta, poiché, da verifica effettuata all’Agenzia del territorio, risultava una variazione catastale del gennaio 2012, che aveva comportato la costituzione di due unità immobiliari, di cui una in sopraelevazione, ad uso abitazione.

La signora, attraverso suoi legali ricorreva al Tar sottolineando una serie di inadempienze dell’Ente, non ultima quella del provvedimento di diniego del permesso a costruire che era stato adottato a più di due anni di distanza dalla presentazione della richiesta e doveva, pertanto, intendersi formato il silenzio - assenso.

Si avvia il procedimento dinanzi al Tar ed i giudici questione dispongono un supplemento di istruttoria, intimando al Comune di presentare una relazione su una serie di aspetti procedurali e sostanziali della pratica edilizia, fissando un termine di 45 giorni per il deposito. Anche in questo caso, però, Palazzo di Città rimedia una figuraccia, perché la relazione arriva – anche questa – in ritardo. Nei giorni scorsi la sentenza che, manco a dirlo, ha accolto il ricorso della signora. Con motivazioni particolarmente dure per l’Ente.

I magistrati ripercorrono l’iter che viene di norma seguito per quanto riguarda le richieste di permesso a costruire. Una procedura stringente, con tempi e modalità ben fissati. Decorso il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo, sulla domanda di permesso di costruire scatta la formula del silenzio-assenso.

Nel caso specifico «il diniego definitivo alla richiesta di permesso di costruire è stato emesso il 30 aprile 2014, e notificato il 30 maggio, laddove la richiesta era stata presentata il 14 febbraio 2012, e il 29 agosto il responsabile dello Sportello unico per l’edilizia aveva inviato alla ricorrente solo il preavviso di diniego e nulla più.

Per i giudici il provvedimento conclusivo è arrivato dopo quasi due anni, quindi in ritardo; e quando i giudici hanno chiesto il motivo di tutto ciò dal Comune hanno risposto che il ritardo «era dipeso dalla modifica dell’organigramma dello Sportello edilizia, con la sostituzione del responsabile». Per i giudici, «di là dalle giustificazioni fornite, che lasciano ovviamente il tempo che trovano» c’è la sostanza dell’«abnorme dilatazione cronologica del procedimento», che poteva essere sanata da un provvedimento motivato in autotutela che il Comune non ha adottato. Da qui la bocciatura del Comune e la condanna di quest’ultimo al pagamento delle spese, poco più di 2mila euro.

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