Cartelle esattoriali, niente interessi

Entro il 28 febbraio si possono pagare con lo sconto quelle notificate fino al 31 ottobre 2013

Al via la “rottamazione” delle cartelle esattoriali. La legge di stabilità ha infatti avviato le procedure che consentono ai contribuenti che hanno conti in sospeso con il fisco di “rottamare” il proprio debito. Vale a dire ripianare la propria posizione debitoria evitando il pagamento degli interessi. Lo “sconto” previsto dalla rottamazione, oltre agli interessi di mora (quelli cioè che decorrono dalla notifica della cartella), comprende anche quelli per la ritardata iscrizione a ruolo. Vale a dire che, per i debiti più “datati”, la rottamazione della cartella potrebbe garantire uno sconto anche abbastanza consistente.

La procedura può essere attivata per le cartelle esattoriali notificate fino al 31 ottobre scorso: si applica a quasi tutte le tipologie debitorie (tributarie e non: quindi anche eventuali multe automobilistiche, canoni non corrisposti, etc.). Chi accede alla rottamazione dovrà pagare le imposte per intero, maggiorate delle relative sanzioni, risparmiando appunto tutto quanto addebitato a titolo di interessi. Il pagamento però dovrà avvenire entro il prossimo 28 febbraio. Non è passata la proposta di consentire un versamento in due rate (a maggio e a settembre del prossimo anno): bisognerà quindi versare il dovuto entro febbraio. Accanto all’imposto o al tributo (e alle relative sanzioni per l’omesso o ritardato pagamento) andranno pagate anche le somme spettanti all’agente della riscossione a titolo di compenso (l’8% a titolo di aggio sull’importo addebitato, maggiorato delle spese sostenute per notifiche, iscrizioni, pignoramenti, fermi amministrativi, etc.).

La “rottamazione” è consentita solo per le cartelle relative ad imposte statali, delle agenzie fiscali o degli enti territoriali (Comuni, Province, Regioni). La legge non menziona invece i ruoli Inps, i contributi assistenziali e quelli previdenziali le cui cartelle, quindi, è da ritenere che non possano essere “rottamate”. Tutte le procedure per fruire di questa sanatoria saranno definite e gestite dall’agente di riscossione che però non è tenuto ad informare il contribuente di questa opportunità di cui può avvalersi. Inoltre non sono previsti particolari adempimenti o procedure, né moduli da compilare o presentare: al contribuente basta verificare la sua posizione, buttar giù due calcoli e versare quanto dovuto a titolo di imposta e di sanzioni entro il 28 febbraio. Una volta riscossa la somma ed effettuate le relative verifiche, l’agente della riscossione dovrà però confermare per iscritto, entro giugno 2014, l’intervenuta estinzione del debito “rottamato”.

Remo Ferrara

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