Capaccio non è di “alta categoria”

Il Tar dà ragione al Consorzio lidi di Paestum: cancellato l’aumento dei canoni di concessione

CAPACCIO. Gli imprenditori balneari possono tirare un sospiro di sollievo: il Tar ha dichiarato “improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse”, il ricorso presentato contro la decisione della Regione di riclassificare i canoni delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative. È infatti sopraggiunta la legge regionale numero 16 del lo scorso 7 agosto che ha modificato la precedente normativa.

Il provvedimento adottato dalla Regione aveva portato ad un considerevole aumento del canone, e i 35 titolari degli stabilimenti aderenti al Consorzio dei lidi di Paestum, presieduto da Alberto Barlotti, hanno sottoscritto il ricorso al Tar. Il contenzioso è stato seguito dagli avvocati Simona Corradino e Francesco Lanocita. «Siamo soddisfatti del risultato», commenta Barlotti.

Il ricorso era stato presentato contro il comune di Capaccio, i ministeri dell’economia e delle infrastrutture, l’Agenzia regionale del demanio e la Regione. Si chiedeva l’annullamento dell’atto comunale sull’addizionale regionale, del decreto dirigenziale della Regione con il quale il comune di Capaccio è stato classificato in categoria A (ad alta valenza turistica) e dell’allegata graduatoria.

Nella sentenza si legge che la Regione «è incorsa in un’erronea applicazione nell’attribuire al comune di Capaccio 17,53 punti, ponendolo così in categoria A, non avendo tenuto conto del fatto che le presenze turistiche non interessano la sola zona costiera e che il Parco del Cilento, non ricade in zona costiera. Inoltre, non si è tenuto conto che Capaccio è stato sanzionato con quattro bandiere rosse per la non balneabilità delle acque. Dalla modifica deriva che il comune di Capaccio non può più collocarsi più in categoria A».

Il Tar - giudici Luigi Antonio Esposito, presidente; Giovanni Sabbato, consigliere ed estensore; Maurizio Santise, referendario - ha anche condannato la Regione al pagamento di 1500 euro in favore dei ricorrenti per le spese di lite, nonché alla refusione del contributo unificato se versato.

Angela Sabetta

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