Buche, la pioggia “inguaia” i Comuni

La Cassazione: l’ente proprietario della strada è responsabile per gli incidenti

Buche stradali: se sono nascoste, “camuffate” o rese invisibili dalla pioggia, la responsabilità del Comune per danni ad prodotti ad automobilisti e motociclisti è quasi automatica, e legittima pertanto l’azione di risarcimento dei danni. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con una recente sentenza (la numero 25633 del 2013). Regola generale è che l’automobilista (o il motociclista) che incappa in una buca stradale che provoca danni a lui o al mezzo di trasporto, può agire nei confronti del Comune solo se prova “l’insidia o il trabocchetto” insito nel fosso. Vale a dire che il soggetto danneggiato è tenuto a provare che il pericolo del “cratere” nel manto stradale non era facilmente visibile, e non poteva essere oggettivamente previsto usando la normale cautela.

La Cassazione ha stabilito che in caso di pioggia, quando ovviamente l’individuazione di crepe e buche è ancor più difficoltoso, l’onere probatorio in capo al soggetto danneggiato deve essere attenuato: se l’acqua piovana rende inimmaginabile l’esistenza della buca o la sua profondità, il Comune (o l’ente proprietario dell’arteria) ne è responsabile e il malcapitato automobilista (o motociclista) non deve dimostrare alcunché. La responsabilità sorge quasi automaticamente, salvo che il Comune dimostri (cosa affatto agevole) il “caso fortuito”.

Già qualche mese fa la Cassazione, sempre in tema di danni provocati da buche sull’asfalto, aveva stabilito una generale responsabilità lungo arterie particolarmente complesse ed estese. ©RIPRODUZIONE RISERVATA