Balconi sporgenti? Devono essere abbattuti

La Corte di Cassazione ha stabilito che vanno conteggiati nel calcolo delle distanze tra i fabbricati

I balconi? Valgono nel computo della distanza tra gli edifici: per cui è dal margine di questi (e non dal muro perimetrale dell’edificio) che deve partire la misurazione per sapere se la propria costruzione rispetta le distanze imposta dalla legge. Lo ha stabilito una recente sentenza della Cassazione (la numero 25.501 del 2 dicembre scorso) che ha chiarito in via definitiva molte perplessità e incertezze.

L’orientamento, fino alla recente pronuncia, non era affatto univoco e consolidato: vi era chi riteneva che la misurazione dovesse partire dal punto più sporgente (e quindi l’estremità del balcone) e chi invece dalla parete perimetrale della costruzione. Una divergenza di non poco conto giacché tra un punto e l’altro potevano intercorrere anche diversi metri.

La Corte di Cassazione ha fugato ogni perplessità stabilendo che «non vanno calcolate le sporgenze esterne del fabbricato che abbiano solo una funzione meramente ornamentale» (ad esempio i cornicioni). Vanno invece considerati e computati i balconi, anche se scoperti, che siano di apprezzabile profondità e ampiezza (tali insomma da consentire l’affaccio). La conseguenza è che il calcolo della distanza tra gli edifici deve essere effettuata dal margine terminale del balcone e non dal muro perimetrale dell’edificio.

Ma la Suprema Corte si è spinta anche oltre: coloro che, negli anni scorsi, hanno acquistato un immobile con balconi troppo vicini alla proprietà confinante, non sono affatto giustificati né tanto meno possono accampare, a scusante, il fatto che l’argomento fosse controverso in giurisprudenza e la stessa Corte avesse orientamenti affatto univoci. La nuova interpretazione si applica, infatti, anche retroattivamente. Con la conseguenza che chi ha acquistato un immobile con balconi sporgenti oltre il dovuto, ora potrebbe essere costretto ad abbatterli per rientrare nei limiti stabiliti.

La magra consolazione è che rimarrebbe – per chi ancora ce l’ha – la possibilità di rivalersi nei confronti del costruttore per il risarcimento dei danni se questi ha realizzato lo stabile senza rispettare le distanze legali, così come fissate ora in via definitiva dalla pronuncia dei giudici di Cassazione. ©RIPRODUZIONE RISERVATA