IL CASO

Ascea, servizio scuolabus: comune fuori tempo

Il Consiglio di Stato annulla la revoca del bando per il trasporto: «Azione tardiva». Appalto alla seconda classificata

ASCEA - Appalto trasporto scolastico: condannato il Comune. Il Consiglio di Stato ha annullato l’aggiudica ad una “coop” di Ascea che è risultata priva di un requisito fondamentale: l’idoneità professionale dell’iscrizione all’Albo regionale dei trasportatori scolastici. A proporre ricorso, e in questo caso a vincerlo, è stata una società di viaggi di Casal Velino, seconda classificata, che dovrà essere integrata nel servizio per tre anni. Un contenzioso questo che si trascina da due anni e mezzo, da quando, nel mese di settembre del 2018, il responsabile del settore Cultura-Personale e Interventi Economici assegnò il servizio. I giudici di Palazzo Spada hanno ribaltato la sentenza di primo grado, emessa dal Tar di Salerno nel 2019. Il Consiglio di Stato si è pronunciato lo scorso mese di marzo, ma solo in queste settimane sono state pubblicate le motivazioni della sentenza divenuta definitiva. In seguito alla sentenza di secondo grado, la società di Casal Velino ha sollecitato con più atti il Comune ad «adottare ogni conseguenziale provvedimento per l’assegnazione del servizio di trasporto alla seconda classificata».

Il Comune, con una delibera di giunta dello scorso maggio, manifestò invece la volontà di non aggiudicare più la gara, dando indirizzo al responsabile del settore «di disporre la revoca del bando di gara, di ogni atto connesso e degli atti successivi e di procedere a nuova gara per l’appalto del servizio di trasporto scolastico», per la durata di tre anni scolastici. Intanto i tre anni previsti dal bando revocato, dal 2018 al 2021, sono praticamente trascorsi. Ritornando all’appalto contestato, la “coop” di Ascea aveva ottenuto l’aggiudica con un ribasso del 20,90%, mente la concorrente di Casal Velino aveva presentato un offerta meno vantaggiosa. L’appalto aveva un importo di 188mila euro a base d’asta. Nel mezzo c’è stata anche l’emergenza Covid che ha imposto la chiusura forzata delle attività didattiche per un lungo periodo. Per i giudici di Palazzo Spada, il ricorso della società di Casal Velino è meritevole di accoglimento.

Di fatto il Comune poteva non aggiudicare la gara ma doveva deciderlo prima di assegnarla alla coop: «la valutazione interviene normalmente ex ante rispetto all’aggiudicazione e sulla base del contenuto complessivo delle offerte pervenute. Diverso è il caso in cui la gara venga revocata dopo l’annullamento dell’aggiudicazione alla prima classificata all’esito di un giudizio di primo e secondo grado, in cui la valutazione è ex post incorrendo nell’elusione del giudicato». È stata dunque disposta la nullità della delibera di giunta. Il Comune è tenuto ora alla reintegrazione in forma specifica mediante il subentro della ricorrente nell’esecuzione del servizio per tre anni. Inoltre dovrà pagare le spese di giudizio pari a 5mila euro, oltre ad oneri di legge, compreso il rimborso del contributo unificato.

Andrea Passaro