Anche Equitalia può sbagliare Come fare per accorgersene

Attenzione a notifica, timbro e alla formula scritta al momento della consegna Possibile impugnare le cartelle e ottenerne l’annullamento evitando di pagare

Per tantissimi salernitani hanno segnato (in negativo) la fine dell’anno scorso, ma anche i primi giorni del 2014: parliamo delle cartelle di pagamento di Equitalia, società di riscossione che opera per svariati enti e quindi per una vasta gamma di imposte e tributi. Quando è possibile impugnarle? Non sempre infatti le comunicazioni sono “inoppugnabili”; non sempre tocca metter mano al portafogli. Può accadere (ed accade) che la società di riscossione non abbia ottemperato a tutte le prescrizioni di legge, e che quindi il contribuente possa legittimamente ottenere l’annullamento della cartella.

La prima verifica da fare attiene alla notifica: l’atto deve essere consegnato nelle mani del contribuente, di un familiare convivente o del portiere. Se è stato lasciato a un qualsiasi altro soggetto (incluso il vicino di casa o, peggio, un omonimo), ecco un primo vizio di notifica che legittima l’annullamento dell’atto. Ma è bene non fermarsi solo a questo ed esaminare a fondo la cartella, giacché qualche giudice ha ritenuto che, se l’atto viene impugnato, è segno che il contribuente ne è venuto comunque a conoscenza al di là del difetto di notifica. Occhio poi alla relata di notifica, ossia alla formula apposta dal postino al momento della consegna: deve essere riportata “in calce”, alla fine della cartella e non sul frontespizio dell’atto (anche in questo caso la legge prevede la sanzione della nullità). Ancora: è bene spulciare che, tra le varie diciture, siano ben indicati interessi e tasso applicato per determinarli. Anche in questo caso la legge è tassativa: non basta l’indicazione del totale della somma addebitata. Occorre la specifica indicazione del tasso: se manca, la cartella è nulla. La cartella deve inoltre obbligatoriamente indicare – sempre a pena di nullità – termini e modalità per presentare ricorso e l’autorità preposta a riceverlo. Le pagine devono essere poi numerate progressivamente e non deve mancare alcun foglio: se ciò dovesse accadere, ecco un altro vizio che inficia la validità dell’atto. La cartella inoltre deve specificare in maniera chiara: la cifra intimata, il numero della cartella, l’ente titolare del credito (Inps, Comune, Agenzia delle Entrate), le generalità del debitore, la specie del ruolo, l’importo di ogni singolo ruolo, l’avviso che l’agente della riscossione, in caso di inadempimento, procederà all’esecuzione coattiva, il responsabile del procedimento, dell’emissione e della notifica della cartella esattoriale. Un’ultima chicca: il timbro postale e la data di consegna devono essere ben leggibili.

Remo Ferrara

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