All’Asl badge anche per gli avvocati 

Il Tar ha respinto il ricorso dei professionisti contro il cartellino marcatempo

Né la qualifica dirigenziale né l’appartenenza all’avvocatura esimeranno i componenti dell’ufficio legale dell’Asl dall’utilizzo del cartellino marcatempo. Lo hanno deciso i giudici del Tar, respingendo il ricorso con cui quattro avvocati in servizio all’Azienda sanitaria avevano impugnato la nota del capo del personale che, nel luglio del 2016, accompagnò la consegna dei tesserini magnetici. In loro sostegno si erano costituiti in giudizio la Uil Fpl (Federazione poteri locali) e il Consiglio dell’Ordine del Foro salernitano, lamentando una violazione delle prerogative professionali di autonomia e indipendenza. Nel ricorso i professionisti spiegavano tra l’altro che la loro attività «si svolge in larga parte al di fuori dell’ufficio, con la partecipazione alle udienze presso le diverse sedi giudiziarie e con le altre attività procuratorie, con orari non preventivati né prevedibili»; la preparazione delle cause comportava inoltre lavoro da casa, in giorni e orari in cui la sede aziendale resta chiusa. Argomentazioni che non avevano convinto l’azienda, che in un regolamento attuativo aveva stabilito che tutti dovessero utilizzare il badge non solo nell’ingresso mattutino e in uscita a orario di lavoro finito ma anche «tutte le volte che si fossero recati presso le sedi giudiziari» utilizzando il codice previsto per il servizio esterno e comunque previa autorizzazione scritta del dirigente responsabile dell’Avvocatura. Le autorizzazioni sarebbero poi state inviate con cadenza giornaliera all’ufficio per la rilevazione delle presenze, in modo da consentire il controllo quasi in tempo reale. Un complesso di regole che gli avvocati dell’Asl avevano impignato e che il Tribunale amministrativo ha invece confermato. «Con tali provvedimenti : si spiega nella sentenza – non si realizza una indebita ingerenza nell’esercizio intrinseco ella prestazione d’opera intellettuale propria della professione forense, ma, semplicemente, si sottopone l’attività a forme di controllo estrinseco, doverose e coerenti con la partecipazione dell’ufficio dell’avvocato dell’ente pubblico all’organizzazione amministrativa dell’ente». (c.d.m.)
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