La denuncia

Adinolfi: «Sull’Imu la delibera consiliare non è corretta»

Il testo deliberato dal Consiglio comunale con cui si stabilisce di variare dello 0,3 per cento l’aliquota base dell’Imu è imperfetto e dunque può indurre in errore i contribuenti. È quanto sostiene...

Il testo deliberato dal Consiglio comunale con cui si stabilisce di variare dello 0,3 per cento l’aliquota base dell’Imu è imperfetto e dunque può indurre in errore i contribuenti.

È quanto sostiene il consigliere comunale Raffaele Adinolfi, il quale riferisce che «il testo del deliberato non chiarisce se la variazione debba essere intesa in aumento oppure in diminuzione.

«Pur essendo (ahimè) pienamente conscio della volontà dell’amministrazione di applicare l’aliquota fiscale Imu più alta d’Italia (pari all’1,06 per cento equivalente al 10,6 per mille ) devo responsabilmente segnalare – spiega Adinolfi – che il testo deliberato non chiarisce in maniera univoca l’importo dell’aliquota risultando affetto da genericità ed indeterminatezza».Una segnalazione, aggiunge il consigliere di opposizione «per consentire all’amministrazione di adottare, d’urgenza, i provvedimenti ritenuti più idonei per evitare danni all’erario e salvaguardare gli equilibri di bilancio».

In pratica è successo che con il decreto legge 201 del 2011 veniva data ai Comuni, tramite approvazione in Consiglio comunale, di variare in aumento o in diminuzione, sino allo 0,3 per cento, l’aliquota base dell’Imu che il decreto fissata allo 0,76 per cento.

Adinolfi riferisce che alcuni commercialisti, nel dubbio, stanno consigliando ai propri clienti di pagare con l’aliquota base e non con quella in aument dello 0,3 per cento, pari all’1,06. Altri commercialisti, approfittando dell’occasione, stanno addirittura consigliando di pagare con l’aliquota in diminuzione dello 0,3 per cento e dunque con il 4,6 per cento.

Dopo aver precisato che l’aliquota “dovrebbe desumersi da complicate interpretazioni sistematiche”, che non competono al contribuente, Adinolfi ricorda che «l’articolo 6, comma 2 del decreto legislativo 472/97, in tema di “cause di non punibilità”, concernenti l’irrogazione di sanzioni amministrative, afferma che “non è punibile l’autore della violazione quando essa è determinata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferiscono, nonché da indeterminatezza delle richieste di informazioni o dei modelli per la dichiarazione e il pagamento”. In sostanza non è punibile con sanzioni il contribuente se il proprio comportamento è determinato da condizioni di incertezza». (g.g.)

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