L’accusa di “Italia Nostra” 

«Abusiva e non condonabile la rampa del trincerone»

«Sono precisazioni doverose su che cosa sia la rampa con struttura ad archi (che collega la variante di località Tengana al ponte di via Caliri) e sul perché vi siano stati dei ritardi nell’esecuzione...

«Sono precisazioni doverose su che cosa sia la rampa con struttura ad archi (che collega la variante di località Tengana al ponte di via Caliri) e sul perché vi siano stati dei ritardi nell’esecuzione dei lavori, prima di esprimere giudizi esaltanti sull’opera in questione e sul decongestionamento del traffico cittadino».
A pochi giorni dell’inaugurazione della rampa del Trincerone, Gianluca Santelli, il legale di Italia Nostra (l’associazione ambientalista che nel corso degli ultimi anni ha lottato perché fosse riconosciuto l’”abuso” della rampa), ha voluto fare chiarezza sull’annosa questione. «Se si vuole essere precisi nel ricostruire l’annosa vicenda, al fine di comprenderne meglio responsabilità e onori - ha detto - occorrono alcune precisazioni volte ad escludere l’attribuzione di responsabilità nei ritardi alla Soprintendenza di Salerno e all’associazione Italia Nostra».
Da qui la ricostruzione: «Il Comune di Cava, negli anni 2007-2008, adottò una variante al progetto originario regolarmente approvato, senza dotarsi delle necessarie autorizzazioni paesaggistiche. Ragione questa che portò la Soprintendenza ad adottare, nel 2008, il provvedimento di sospensione dei soli lavori inerenti alla costruzione della rampa che fu poi impugnata dinnanzi a Tar dal Comune di Cava». E ancora: «L’amministrazione comunale decise di richiedere nel dicembre 2009 alla Soprintendenza, per l'opera abusiva in questione, la compatibilità paesaggistica; ovvero, per semplificare, una sanatoria dell'abuso commesso. La Soprintendenza, nel 2010, espresse un primo parere negativo sulla compatibilità paesaggistica, che non venne impugnato dal Comune».
Si arriva, quindi, nel 2013 quando, come sottolineato da Santelli, l’ente comunale «decise di avviare un nuovo procedimento finalizzato a conseguire una nuova compatibilità paesaggistica, che nel 2014 venne nuovamente rigettata dalla Soprintendenza. Quest’ultimo parere negativo venne impugnato dal Comune dinnanzi al Tar il quale, spingendosi su motivazioni di pubblica opportunità, vale a dire che l’opera pubblica fosse indispensabile per la collettività, dispose di accogliere il ricorso proposto dal Comune, invitando la Soprintendenza a collaborare». Ma non è finita qui. Si aggiunge: «Successivamente tale sentenza fu impugnata dinanzi al Consiglio di Stato che, per prevalenti motivazioni di opportunità pubblica, l'ha confermata. La sentenza del Consiglio di Stato ha trascurato, però, di considerare l’esistenza di un primo parere negativo, mai impugnato e tuttora esistente ed efficace. Secondo tale ricostruzione l’opera sarebbe ancora oggi non solo abusiva, ma anche non condonabile».
Alfonsina Caputano
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