«Abusi edilizi all’Iris» Contro i sequestri ci sono ricorsi al Tar 

Per i proprietari la legge indicata è successiva alle costruzioni Replica dell’Ente: l’area non edificabile già per il Piano del ’72

La guerra dell’abuso urbanistico arriva fino al Tar. Da una parte c’è Palazzo di Città, che ha acquisito quei 3mila metri quadrati di fascia costiera al centro di una lottizzazione ritenuta abusiva; sull’altro fronte ci sono i proprietari dei 20 fabbricati del Villaggio Iris, che contrattaccano bollando come abusivo il provvedimento municipale. A Battipaglia, per l’ennesima volta, l’ultima parola in materia urbanistica spetta ai giudici. Sulle loro scrivanie c’è la cartellina del “Caso Iris”: dentro ci sono 8 ricorsi, firmati dai privati che chiedono l’annullamento della nota firmata a fine giugno dal dirigente urbanistico comunale, Carmine Salerno, che ordinava la sospensione di interventi edilizi per la ritenuta ipotesi di una lottizzazione dei terreni a scopo edificatorio senza la autorizzazione.
I ricorrenti sono solo alcuni dei 37 privati che erano proprietari di quelle case tirate su tra gli anni ’70 e gli ’80 a Nuova Spineta: un’area sottoposta a vincoli di natura paesaggistica, idrogeologica e forestale, nella quale, a due passi dal mare, senz’alcuna licenza comunale i privati hanno edificato una ventina di case vacanza, spesso utilizzate o date in fitto nella stagione estiva, con stradine, cancelli, vialetti e lampioni. Nel corso degli anni, erano fioccate le richieste di condono, ma l’area tecnica non ha voluto sanare alcunché.
E così, in virtù del decreto 380 del 2001, a firma del Presidente della Repubblica, nel 2018, a cinque anni dai sopralluoghi della polizia municipale, il Comune ha emesso l’ordinanza di sospensione della lottizzazione abusiva, acquisendo l’area e prenotando le ruspe. Nei ricorsi, però, molti dei quali sono stati preparati dall’avvocato Angela Ferrara, la sindaca Francese è accusata d’aver firmato degli atti illegittimi, viziati da retroattività: i privati si chiedono come sia possibile far valere la legge 47 del 1985 (modificata dal decreto del 2001) per case edificate in precedenza. È la legge finita nel mirino a sancire che non si possono sanare le costruzioni edificate in aree sottoposte a vincoli imposti da leggi statali e regionali e da strumenti urbanistici a tutela di interessi ambientali ed idrogeologici, stabilendo la sanzione che prevede l’acquisizione statale dell’area e la demolizione delle opere abusive. Quelle case, però, sono state realizzate prima.
«Vanno comunque abbattute e l’area va ugualmente acquisita», replica il dirigente legale comunale, Giuseppe Lullo, che nelle memorie difensiva rivendica la legittimità dell’operato, precisando che i manufatti sono stati abusivamente realizzati in una zona che già il Piano regolatore del 1972 dichiarava forestale, e quindi inedificabile.
Carmine Landi
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