È nata senza arti per un farmaco Ma lo Stato le nega l’indennizzo

L’incredibile vicenda di una 44enne di Torre Orsaia. Il legale: «Vittima di una profonda ingiustizia» La legge ha risarcito soltanto chi è nato tra il ’59 e il ’65. La donna non rientra perché è del 1969

TORRE ORSAIA. Disabile dalla nascita a causa di un farmaco, ora chiede giustizia. Argentina Romanelli, classe 1969, abita a Torre Orsaia. E' una delle tante vittime della talidomite, un farmaco che negli anni ’50 e ’60 fu somministrato a molte donne incinte contro la nausea, vietato in America, ma non in tutta Europa, e neanche in Italia. Quei bambini nacquero in molti casi senza arti superiori o inferiori, con gravi problemi di salute e integrazione nella società.

E fra questi c’è anche Argentina, nata senza gli arti superiori. Intorno al 2009 viene riconosciuto per legge un indennizzo, circa 150 mila euro più 4 mila euro al mese, con le competenze suddivise tra Ministero della Salute e Ministero del Tesoro. Una lunga battaglia tra il 2007 e il 2009 per arrivare a questo risultato che per molti però non si è mai concretizzato. Argentina, ad esempio, non ha ricevuto neppure un centesimo. Perché? La legge, redatta nel 2009, ha riconosciuto gli indennizzi solo ai nati fra il 1959 e il 1965.

«Incredibile ma vero – racconta Giovanni, il padre di Argentina – per la legge mia figlia non ha diritto a nulla sebbene affetta da talidomite. Chi ha fatto la legge ha tenuto presente che dal 1962 in Italia il farmaco fu ritirato dalla circolazione, ma purtroppo solo sulla carta. I medici continuarono a prescriverlo e le farmacie a venderlo anche negli anni successivi perché lo Stato non diede comunicazione della notizia». L’avvocato Ermanno Zancla che difende Argentina ha sollevato presso il tribunale di Vallo della Lucania la questione di legittimità costituzionale della legge, «profondamente ingiusta – spiega il legale - che riconosce l’indennizzo ai soli nati nel periodo ’59-’65 e precludendo agli altri, nati negli anni successivi, l’accesso ai benefici previsti dalla legge. Argentina Romanelli sarebbe quindi fortemente discriminata solo per motivi temporali». Ed il giudice di Vallo della Lucania Angelo De Angelis «ha sorprendentemente rigettato la questione di legittimità della legge – spiega l’avvocato Zancla - negando di disporre una consulenza tecnica medico-legale, necessaria in casi come questi ad accertare il nesso di causa tra la malformazione e l’assunzione del farmaco».

«Abbiamo l’impressione – continua il legale - che il Giudice di Vallo della Lucania, a differenza di altri colleghi d’Italia, non abbia compreso gli esatti contorni della questione. Ed infatti anche l’argomentazione, utilizzata in sentenza, secondo la quale “la sig.ra Romanelli non sarebbe stata discriminata in quanto avrebbe comunque la possibilità di chiedere il risarcimento del danno” ci lascia il dubbio sul fatto che il Giudice non abbia neppure esaminato quale fosse l’oggetto della causa».

Vincenzo Rubano

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