De Luca, processo complesso ma non troppo

 

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Il processo di appello a De Luca (sindaco di Salerno all’epoca di contestazione del reato di abuso di ufficio, e oggi presidente della Regione) è un "processo che merita attenzione". E i salernitani e i campani dovrebbero compiere il massimo sforzo nel dedicargliene. Non certo perché l’argomento sia di difficile interpretazione sotto l’aspetto giudiziario (perché alla sentenza di primo grado si è arrivati tenendo correttamente conto di tutte le obiezioni sollevate dalla difesa nel dibattimento), quanto per la possibilità – al momento solo teorica – che si sovrappongano ambiti di discussione che poco o nulla hanno a che vedere con il fatto contestato e sanzionato secondo la legge. Si diceva una volta nell’aulico linguaggio dei tribunali «narra mihi factum, dabo tibi ius». Qual è dunque il “fatto” di questo processo che se confermato il giudizio di colpevolezza (addirittura intenzionale, sentenziò il primo grado) renderebbe automatica la sospensione (ora “sospesa” in attesa di pronuncia da parte della Corte costituzionale) di De Luca dalla carica di presidente della Campania? Il fatto è la nomina di Alberto Di Lorenzo, “direttore dello Staff Sindaco del Comune di Salerno a Project Manager con funzioni di gestione operativa del progetto (per il termovalorizzatore, ndr) e compiti di coordinamento e organizzazione del gruppo di lavoro di cui al punto 3 (dell'Ordinanza, ndr)”. Tutto il virgolettato è riportato nell’Ordinanza commissariale n. 4 del 18 febbraio 2008, emessa 4 giorni dopo che, con altra Ordinanza, il solo compito di “coordinamento” del gruppo di lavoro (costituito da 5 ingegneri, 2 architetti, 3 laureati – tra cui Di Lorenzo – e 1 geometra) era stato affidato all’ingegnere Lorenzo Criscuolo. Nel primo grado di giudizio, il Tribunale è stato chiamato a sciogliere, sulla base delle indagini del Pm, della documentazione prodotta e delle risultanze dibattimentali, questa semplice domanda: per la posizione organizzativa attribuita dal Commissario governativo a Di Lorenzo, nell’ambito del progetto di realizzazione del secondo termovalorizzatore in Campania, il direttore di staff del Comune aveva o no i requisiti soggettivi previsti dalla legge per quella funzione? Alla domanda i giudici del primo grado hanno risposto che non li aveva. E che quindi nella circostanza c’era stato abuso di potere punito dall’art. 323 del c.p. Il collegio concluse che l’Ordinanza di nomina attribuiva a Di Lorenzo due ruoli: uno di “project manager” e l’altro di "coordinatore". Ruoli che si sommavano e non si eludevano, come invece raccontò in giro il sindaco, sostenendo di essere condannato per un reato “linguistico”, avendo usato – pare su suggerimento – l’espressione "project manager" al posto di quella di "coordinatore", immaginando che nessuno sarebbe andato a controllare cosa c’era scritto in quell’Ordinanza. In effetti, con il termine inglese “project manager” si indica il Responsabile di progetto, il professionista con le competenze tecniche adeguate a governare tutte le fasi esecutive di un progetto. Dando per scontato cosa si intenda in italiano per “project”, vediamo cosa si intenda invece per “manager”. Per il vocabolario di inglese Webster, manager è “one who is directly at the head of an undertaking”. E’ uno che per  stare direttamente a capo di un progetto, dirigendo e coordinando il lavoro e le competenze di altri professionisti, deve possedere un proprio elevato background professionale. Quello esibito da Di Lorenzo, evidentemente, non ha convinto i giudici di primo grado. I poteri commissariali concessi nelle due Ordinanze della Presidenza del Consiglio di nomina di De Luca (la 3639 dell’11/1/2008 e la 3641 del 16/1/2008) prevedono sì (in particolare la prima all’art.2) deroghe, che riguardano però la scelta della localizzazione delle discariche e dei siti di stoccaggio. Al dottor Di Lorenzo, del resto, con decreto sindacale n. 52961 del 28 marzo 2007 – recepito dalla Delibera di Giunta n.424 del 29 marzo 2007 (una delle poche con l'ex sindaco presente) fu attribuita la qualifica di “Dirigente dello Staff del Sindaco”. Un inquadramento con contratto dirigenziale nello “lo staff del sindaco”, che stando alla Deliberazione n. 312/2013 dei magistrati contabili del Piemonte contrasterebbe con la configurazione degli uffici istituiti ai sensi dell’art. 90 del Tuel. Il cui incipit dice: “ai dirigenti dell’ente locale, così come previsto nell’art. 107 del Tuel (Funzioni e responsabilità della dirigenza), spetta la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, attribuita mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo”. Era configurato secondo questo schema anche lo staff del sindaco o a Salerno si è avuta la brillante idea di derogare alla normativa statale apportando qualche modifica all'ordinamento degli uffici comunali?